Titolo I

Denominazione – Sede – Durata – Scopo – Oggetto

Articolo 1

È costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, una ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale) denominata “ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE DEMAISON ONLUS”, con sede in Udine, viale Palmanova n. 73/R.

Essa ha durata illimitata.

Articolo 2

L’associazione non ha fine di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Le attività dell’Associazione sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche di cui all’art.10,comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, nonché di cui al successivo comma 3 dello stesso decreto.

L’attività di solidarietà sociale dell’associazione si esplica nel supporto ai familiari (care givers) delle persone colpite da demenza (Alzheimer, demenza vascolare, demenza fronto temporale, demenza a corpi di Lewy) nell’affrontare i carichi assistenziali connessi alle diverse fasi della malattia e nella costituzione di realtà di cohousing:

a) sensibilizzazione dell’opinione pubblica con conferenze e attività divulgative
b) formazione e supporto ai familiari, nonché mediazione tra gruppi di familiari interessati a costituire delle realtà di coabitazione
c) selezione e formazione del personale addetto all’assistenza domiciliare (residenziale e non)
d) mediazione tra locatori e locatari per  individuare situazioni abitative adeguate da destinare al cohousing.
e) consulenza sugli interventi di adeguamento strutturale delle abitazioni e sull’arredamento ottimale per rispondere alle esigenze dei malati di demenza.
f) sviluppare reti solidali e di reciproco aiuto, razionalizzare le risorse del territorio collaborando con servizi e soggetti istituzionali attivi nella promozione dell’autonomia dei malati.
g) supporto esterno e supervisione ai nuclei di cohousing di recente formazione.

E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di assistenza sociale e socio sanitaria ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo II

Patrimonio – Entrate – Esercizio Sociale – Rendiconto – Avanzi di gestione

Articolo 3

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo; da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche effettuate a tale titolo; da donazioni; dagli avanzi netti di gestione.

Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:

– dei versamenti effettuati soci;

– da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;

– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali, dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

– contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali in conto esercizio;

– degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari, che comunque devono intendersi a fondo perduto; pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla stessa a titolo di versamento al fondo sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 4

L’esercizio sociale inizia il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre.

Entro il 31 marzo di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione della bozza di rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente e di quello preventivo per l’esercizio in corso che dovranno poi essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 5

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo III

Soci

Articolo 6

Sono soci dell’associazione:

– i soci Fondatori;

– i soci Ordinari;

– i soci Onorari.

Sono soci Fondatori coloro i quali hanno costituito l’associazione, e hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci ordinari.

Sono soci Ordinari le persone fisiche che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza.

Sono soci Onorari coloro i quali, su delibera dell’assemblea dei soci, si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore degli scopi sociali.

Tutti i soci hanno diritto all’utilizzazione delle strutture disponibili secondo le norme dell’eventuale regolamento interno, e a partecipare e beneficiare dell’attività e dei servizi dell’associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee. E’ esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale stabilite dal consiglio direttivo. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti essi decadono dalla qualifica di socio.

Titolo IV

Organi dell’Associazione

Articolo 7

Sono organi dell’associazione:

– l’Assemblea dei Soci;

–  il Consiglio Direttivo;

– il Collegio dei Revisori dei Conti;

– il Collegio dei Probiviri.

Articolo 8

L’Assemblea e composta da tutti gli aderenti all’associazione e si riunisce almeno una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, o il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato), lo ritengano necessario e qualora ne sia fatta richiesta da almeno il 50% dei suoi soci.

L’assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione dell’Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria deve avvenire con avviso scritto da spedire ai soci, anche per via informatica, e da affiggere all’albo sociale almeno dieci  giorni prima della data stabilita e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci. Trascorse almeno quattro ore dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti presenti.

Per le modifiche al presente statuto occorre la presenza di due terzi degli aventi diritto di voto, che poi decideranno a maggioranza.

Per lo scioglimento dell’associazione occorre la presenza di tre quinti dei soci, che poi decideranno a maggioranza.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Qualora la convocazione dell’assemblea sia richiesta dai soci, gli stessi devono presentare domanda al Presidente proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L’Assemblea:

– approva il rendiconto consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;

– provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;

– delibera sulle modifiche al presente statuto;

– approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;

–  delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

–  delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un anno ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente. Esso potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, o qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l’organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell’associazione.

Tra l’altro, il Consiglio Direttivo:

– predispone il rendiconto consuntivo e preventivo e la relazione annuale sull’attività da svolgere, che sarà poi sottoposto all’assemblea dei soci;

– stabilisce la data dell’assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l’anno e convoca l’assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta lo reputi necessario;

– dà esecuzione alle delibere dell’assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;

– emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l’ordinamento dell’attività sociale da sottoporre poi alla ratifica dell’assemblea dei soci;

– amministra il patrimonio sociale, gestisce l’associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano competenza dell’assemblea;

– stabilisce la quota minima di versamento iniziale e/o annuale.

– delibera sulle richieste di adesione all’associazione.

Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione.

Le dimissioni della metà più uno dei componenti il consiglio direttivo comportano la decadenza di tutto lo stesso consiglio e la convocazione dell’assemblea per le nuove elezioni dovrà effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Rimane in carica solo il presidente o, se manca, il vice presidente per l’ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta assemblea.

Articolo 10

Al Presidente dell’associazione spetta la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Al Presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 11

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 12

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione; cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e il libro degli aderenti all’associazione

Il Segretario tiene anche la gestione della cassa dell’associazione.

Articolo 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo. Qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e di un supplente, che subentra in caso di cessazione di un membro effettivo.

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze delle assemblee e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, dando parere sui rendiconti.

Articolo 14

Il collegio dei probiviri, quando nominato dall’assemblea, si compone di tre membri effettivi e di un supplente, che subentra in caso di cessazione di un effettivo.

Per la durata in carica, la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.

Il collegio dei probiviri è competente a giudicare:

– tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi;

– le infrazioni commesse dai soci e, eventualmente, commina sanzioni in coerenza con lo statuto e i regolamenti dell’associazione.

Titolo V

Scioglimento – Clausola Compromissoria – Disposizioni Finali

Articolo 15

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio a altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo preposto e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16

Qualunque controversia oggetto di parere del Collegio dei Probiviri (se nominato) opposto da una delle parti, sarà rimessa a un tentativo di conciliazione.

L’Organismo di conciliazione sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti e, in mancanza di accordo, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del circondario del Tribunale ove ha sede legale l’associazione.

Articolo 17

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi in vigore.

* * *

 

Udine, lì 30/06/2015

 

scarica PDF

Continuando a navigare su questo sito acconsenti all'utilizzo dei relativi cookie. Maggiori Informazioni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Chiudi