REGOLAMENTO APPLICATIVO

dello Statuto Associativo di DEMAISON onlus

così come approvato dall’Assemblea dei Soci del 01/07/2015

Premessa

Il Regolamento applicativo ha lo scopo di fornire, nel rispetto dello spirito associativo, una interpretazione autentica, ove necessario, dello Statuto, precisandone gli adempimenti procedurali ed esecutivi, laddove la norma si limiti ad enunciare il principio.

Art. 1

Decorrenza e validità del regolamento Interno

Il presente regolamento decorre dal 01.07.2015, in seguito ad approvazione dell’Assemblea dei soci ed è valido per tutti i soci presenti e futuri. Il presente Regolamento può essere modificato in base alle necessità che si presenteranno in futuro, le modifiche andranno presentate in sede di Assemblea dei soci e sono soggette ad approvazione da parte della stessa Assemblea.

Art. 2

Requisiti per essere accolti nell’ Associazione.

Per essere ammessi occorre:

  • averene fatto richeiesta sottoscrivendo la Domanda di Ammissione.
  • essere persone fisiche aventi la maggiore età
  • essere persone giuridiche o enti collettivi, italiani o stranieri, che condividano le finalità dell’Associazione
  • avere preso visione ed approvato il presente Regolamento per accettazione
  • avere sottoscritto l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
  • aver pagato la somma associativa come per articolo 4.

Art. 3

Approvazione della richiesta associativa.

La richiesta d’ammissione dei soci, completa della quota associativa per l’anno di riferimento, viene approvata dal consiglio direttivo nella prima

seduta successiva al ricevimento della domanda. In caso di rifiuto della richiesta da parte del consiglio direttivo, l’aspirante socio deve ricevere la comunicazione con la decisione e le motivazioni che l’hanno determinata per iscritto o via e-mail. In caso d’ammissione il socio è iscritto a libro soci con decorrenza a partire dalla data di approvazione.

Art. 4

Modalità di ammissione dei nuovi soci.

L’iscrizione comporta il versamento di una quota sociale di Euro 10,00 annuali da rinnovare entro il 31 Marzo di ogni anno. Ciascun socio non dovrà presentare ogni anno domanda di iscrizione, ma rinnoverà la propria carica sociale versando semplicemente la corrispondente quota. Il mancato versamento della quota sociale comporta l’esclusione dall’associazione (articolo 6)

Art. 5

Categorie di soci:

I soci sono classificati in tre categorie:

  1. Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e che sono esonerati dal pagamento della quota annuale. Hanno gli stessi diritti dei soci ordinari.
  2. Soci Ordinari: Coloro che hanno il diritto di partecipare alla vita associativa, il diritto di partecipare alle attività promosse dall’associazione e di usufruire di tutti i servizi proposti. Oltre al pagamento della quota annuale (di cui all articolo 4), i Soci Ordinari hanno diritto di partecipare all’assemblea e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti, e per la nomina degli organi sociali dell’associazione.
  3. Soci Onorari: coloro che vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti o distinzioni particolari nei confronti dell’Associazione o per avere contribuito finanziariamente con delle donazioni superiori ad euro  500,00 (cinquecento). Essi sono esonerati dal versamento della quota annuale e non hanno diritto di voto.

I membri dell’Associazione hanno parità di diritti.

Il diritto di voto è invece riservato ai soli  soci  fondatori  e ordinari, perché sono gli  unici  che partecipano  attivamente  alla  vita associativa.

Art. 6

Perdita della qualità di associato.

Il mancato versamento della quota sociale annuale comporta l’esclusione dall’Associazione. Si può essere esclusi anche per il mancato rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento interno o per gravi motivi di cattivo comportamento. Le esclusioni vengono decise dal Consiglio Direttivo ed esaminate caso per caso. Il socio escluso non ha diritto al rimborso delle quote versate.

Art. 7

Dimissioni dell’associato.

Le dimissioni, inviate in forma scritta al consiglio direttivo sono discusse nella prima seduta successiva al ricevimento delle stesse. E’ obbligo dell’associazione comunicare altresì l’avvenuta cancellazione del socio dal libro soci. La quota associativa versata per l’anno di riferimento non può essere rimborsata.

Art. 8

Il Socio collaboratore.

I Soci collaboratori sono soci ordinari che partecipano alla vita e alle attività dell’ associazione, su base volontaria, ciascuno secondo la propria disponibilità e abilità.

Art. 9

Il collaboratore non socio.

I collaboratori non sono soci, partecipano alla vita e alle attività dell’ associazione, su base volontaria, ciascuno secondo la propria disponibilità e abilità. Su richiesta del consiglio direttivo si impegneranno a sottoscrivere il documento per il rispetto della privacy di cui all’articolo 9.

Art. 10

Rispetto della Privacy.

I Soci collaboratori sono tenuti al rispetto della Privacy. Questo significa che per nessun motivo possono divulgare informazioni sui fruitori dei servizi. Non possono fare nomi degli utenti o divulgare all’esterno dell’associazione dati riguardanti lo stato sociale, finanziario e di salute delle persone con le quali vengono in contatto durante lo svolgimento delle attività.

Art. 11

Convocazione dell’assemblea dei Soci.

L’assemblea è convocata dal presidente o da chi ne fa le veci, in via ordinaria, almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, o ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei soci aventi diritto a partecipare, non oltre quindici giorni dalla data della richiesta.

L’assemblea deve essere convocata mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e l’indirizzo, se diverso da quello della sede legale, mediante uno almeno dei seguenti mezzi:

  • avviso da affiggere nella sede dell’associazione;
  • annuncio scritto recapitato a domicilio o nelle mani proprie;
  • e-mail contenente l’ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l’adunanza;
  • Messaggio telefonico SMS;

La richiesta di convocazione da parte di almeno la metà dei soci di cui al comma 1 dovrà essere indirizzata al presidente del consiglio direttivo e per conoscenza ai membri del consiglio direttivo.

L’assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni dalla richiesta; scaduto tale termine potrà essere convocata da qualsiasi membro del consiglio direttivo.

Art. 12

Costituzione dell’assemblea dei Soci.

L’assemblea è l’organo sovrano, rappresentativo della volontà dei soci.

E’ composta da tutti gli iscritti alla associazione che sono in regola con il versamento della quota sociale.

Le deliberazioni dell’assemblea, regolarmente assunte, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L’assemblea in sede ordinaria è validamente costituita:

  • in prima convocazione, se è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci;
  • in seconda convocazione, quando sono presenti qualsivoglia numero di soci.

L’assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto.

L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita:

  • in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
  • in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

Le votazioni potranno avvenire per voto palese o a scrutinio segreto.

Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avverrà su lista proposta dal consiglio direttivo, ogni associato potrà candidarsi o candidare altri associati alle elezioni degli organi sociali.

Le riunioni dell’assemblea possono anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E’ tuttavia facoltà del presidente dell’assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

Gli intervenuti alle assemblee pubbliche non hanno diritto di voto se non associati.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo all’associazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 2532 c.c.

Non sono in nessun caso ammessi voti plurimi: ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da un altro associato, mediante delega scritta; il numero delle deleghe conferite a ciascun associato non può attribuire al delegato più di tre (1 proprio più due per delega) voti complessivamente.

Art. 13

Competenze dell’assemblea dei Soci.

Sono di competenza dell’assemblea in seduta ordinaria:

  • l’approvazione delle linee associative e le decisioni inerenti altri oggetti attinenti alla vita e allo sviluppo dell’associazione, in particolare su quelli specificatamente sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
  • l’approvazione del programma delle attività, del conto consuntivo e della relazione accompagnatoria;
  • la nomina del consiglio direttivo, previa determinazione del numero dei suoi membri;
  • l’approvazione e la modifica del regolamento interno, se esistente;
  • ogni altra decisione prevista dal presente regolamento regolamento.

Sono di competenza dell’assemblea in sede straordinaria:

  • le modifiche statutarie;
  • lo scioglimento e l’estinzione dell’Associazione Demaison onlus, previa decisione sulla destinazione del suo patrimonio, così come previsto dal D.Lgs 460/97. Per lo scioglimento dell’associazione è richiesta la presenza assembleare e la deliberazione del 70% degli associati stessi.

Art. 14

Presidenza dell’assemblea dei Soci.

L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o da chi ne fa le veci; in sua mancanza da chi viene designato dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Il presidente dell’assemblea viene eletto dal consiglio direttivo nel sua prima adunanza.

Art. 15

Deliberazioni dell’assemblea dei Soci.

In sede ordinaria le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti all’inizio dell’assemblea.

In sede straordinaria è necessario il parere favorevole di almeno due terzi dei presenti, per deliberare le modifiche dello statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei soci.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria devono constare del verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea.

I verbali sono depositati presso la sede sociale e sono liberamente consultabili da qualsiasi associato che ne faccia richiesta.

Art. 16

Composizione del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è composto di un numero di consiglieri non inferiore a due ne superiore a sette, secondo determinazione dell’assemblea.

I consiglieri sono eletti tra i candidati proposti dai soci; in caso di parità di voti ha la precedenza il candidato più giovane di età.

I   componenti    del    consiglio    direttivo    possono    essere    rieletti.  Il consiglio direttivo dura in carica tre anni, ma se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti, essi sono sostituiti per surroga dai primi non eletti ed in subordine per cooptazione, dal consiglio direttivo. I consiglieri che sostituiscono quelli venuti a mancare decadono insieme con gli altri in carica.

Il consigliere che non interviene ad un’adunanza consiliare deve comunicare tempestivamente i motivi della sua assenza. L’assenza ingiustificata per tre adunanze consecutive, comporta decadimento dalla carica.

Art. 17

Convocazione del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente dell’Associazione Demaison onlus mediante avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della convocazione, da rendersi conoscibile con qualsiasi mezzo.     Il consiglio direttivo viene convocato almeno una volta ogni 2 mesi.

Art. 18

Riunioni e deliberazione del consiglio direttivo.

Le riunioni del consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte se approvate dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare del verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal presidente.

I verbali del consiglio direttivo sono depositati presso la sede sociale e sono liberamente consultabili da qualsiasi associato che ne faccia richiesta motivata, avendone il diritto.

Art. 19

Competenze del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri necessari per adempiere ai compiti attribuitigli dal presente regolamento e per conseguire gli scopi dell’associazione.

Il consiglio direttivo può delegare poteri al presidente ed ad altri suoi componenti.

Sono di competenza del consiglio direttivo:

  • l’elezione nel proprio seno, nella prima seduta dopo la sua costituzione da parte dell’assemblea ordinaria, del presidente dell’ Associazione Demaison onlus e del tesoriere;
  • la cura ed il conseguimento dell’oggetto sociale;
  • l’attuazione delle deliberazioni delle assemblee e la realizzazione del programma di attività approvato dalle assemblee stesse;
  • la gestione del patrimonio sociale;
  • l’amministrazione ordinaria e straordinaria;
  • la preparazione e la presentazione all’assemblea ordinaria del conto consuntivo, corredato da una relazione illustrativa;
  • l’esercizio delle altre funzioni che gli vengono attribuite dall’assemblea;
  • l’ammissione dei nuovi soci.

 

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